E-Fattura: Anticipazioni Legge di Bilancio

15 ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri approva il Decreto che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Fermo restando il 1° gennaio come data di entrata in vigore delle disposizioni vediamo quali sono le principali novità previste per la fatturazione elettronica:

Sanzioni

Prevista, per i primi sei mesi, la mancata applicazione delle sanzioni per tutti coloro che emettono la fattura elettronica oltre i previsti termini, ma comunque entro il termine per la liquidazione Iva di periodo.

Semplificazioni

Dopo il semestre di esclusione delle sanzioni è comunque prevista la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dalla data dell’operazione alla quale si riferiscono; le fatture dovranno essere poi annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro emissione.

Da sottolineare è inoltre la prevista abrogazione dell’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

Trasmissione dei corrispettivi

Viene introdotto un nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (obbligo che affiancherà quello, già previsto, della fattura elettronica). La trasmissione telematica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre per gli altri l’obbligo troverà applicazione dal 1° gennaio 2020.

È tuttavia da precisare che l’introduzione di questo nuovo adempimento comporterà l’eliminazione di alcuni adempimenti contabili, come ad esempio l’obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini.

Iva dovuta: pagamento

Il decreto lega il termine di pagamento dell’Iva al momento di incasso della fattura emessa.

Precedenti chiarimenti dell’Agenzia in merito alla fattura cartacea, avevano disposto che questa deve essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (circolare 42/1974 e circolare 225/E/1996), tuttavia, nella prassi, l’invio della fattura (fino ad oggi cartacea) alla controparte non avviene mai in coincidenza con il giorno di effettuazione dell’operazione (ad esempio una consegna effettuata il giorno 31 gennaio viene fatturata il 3 febbraio indicando come data di emissione 31 gennaio).

Con la fattura elettronica l’asincronia in parola è “tracciata” poiché risulta l’invio al Sdi in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell’operazione.

Per ovviare a tale “inconveniente” il decreto collegato stabilisce quanto segue:

– per il primo semestre 2019 (dovrebbe trattarsi delle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione.

Ipotizziamo ad esempio, un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 da un contribuente mensile, in questo caso la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, (avendo in attenzione che la relativa imposta confluisca nella liquidazione del mese di gennaio).

A condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva (entro il 16 marzo 2019 riprendendo l’esempio) è stabilita una riduzione dell’80% della sanzione;

– quale regola a regime (operativa dal 1° luglio 2019) fattura è da emettere tempestivamente

(al Sdi per la fattura elettronica) ovvero entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Laddove ci si avvalga di questa legittima “asincronia” temporale, è previsto l’obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell’operazione in quanto diversa da quella di emissione.

A titolo di esempio, la fattura di un’operazione effettuata il 31 luglio 2019 può essere emessa (trasmessa al Sdi) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l’operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione). Resta ovviamente l’obbligo di confluenza dell’imposta a debito nella liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di contribuente mensile.